Non vogliamo che la Binetti venga discriminata!

Proprio per questo è necessaria l'approvazione del cosiddetto "emendamento anti-omofobia". Che c'entra l'omosessualità con la Binetti (niente sarcasmo, per cortesia)?
Nulla, suppongo. La Binetti c'entra con l'Art.13 del Trattato di Amsterdam (meglio dire "Trattato istitutivo della Comunità Europea"), il quale chiede di adottare opportune politiche di tutela dalle discriminazioni basate, fra l'altro, su convinzioni religiose e personali - cosa che credo la Binetti, ed il suo cilicio, dovrebbe apprezzare.
Il motivo del contendere riguarda il richiamo a questo articolo dove semplicemente si fa menzione delle tipologie di discriminazione: il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
In accorato soccorso della teo-dem Binetti interviene anche il Ministro Mastella, forse il ministro più inutile che la storia repubblicana ricordi. Ma il Mastellone nazionale è lo stesso che ha firmato, presentato e chiesto l'approvazione di un disegno di legge a modifica della Legge Reale contro le discriminazioni che recita così:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
Ci sarebbe da chiedersi quale differenza Mastella, autore di queste parole, noti con l'incipit dell'emendamento contestato:
Art. 1-bis. – 1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)“.
Si tratterà dei soliti cambi d'opinione ad minchium?