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- Inserito da: pippetto
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Ho da diverso tempo maturato la convinzione che concetti, quali stato di diritto, garanzie e più in generale i principi fondamentali di libertà individuale non facciano parte per così dire del nostro dna di cittadini di una democrazia, mettiamola così, all’anglosassone. Tanti piccoli segnali dimostrano tale deficit e sarebbe interessante studiarne il fenomeno sotto i profili sociologici e psicologici. Ci sono principi di diritto che o sono connaturati al nostro essere oppure neanche l’apparato giuridico più dettagliato può renderli effettivi. Ci sono concetti per così dire pregiuridici che non hanno bisogno di norme che li specifichino, perchè sono connotati ex se. Per spiegarmi meglio, faccio un esempio. Quando penso alla figura del Giudice è immediata la correlazione ad un soggetto al di sopra delle parti in lite. Ebbene, fino al 1999, l’art.111 della Costituzione, composto da 13 righe, così recitava: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per Cassazione è ammesso per soli motivi inerenti la giurisdizione:”. Con legge costituzionale del 1999 l’art.111 è stato dilatato e le 13 righe originarie si sono triplicate, per cui abbiamo: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato e del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. Contro le sentenza e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione.” Se il nostro legislatore ha avvertito la necessità di un intervento così dettagliato e di inserire termini come giusto processo, giudice terzo ed imparziale, ragionevole durata del processo, qualcosa non torna. In un paese liberale, il processo o è giusto o è altro, il giudice o è terzo o non è giudice e non occorre che tali principi siano riportati nella carta costituzionale. Se si è avvertita la necessità di costituzionalizzare questi principi, lo si è fatto perché si aveva il timore che non fossero assimilati nel nostro patrimonio culturale e nella nostra coscienza. Se le cose stanno così e non vi possono essere dubbi in proposito, quanto ancora dovremo attendere prima che il Parlamento inserisca nella Costituzione un altro principio, a parole da tutti ritenuto sacrosanto e nei fatti quotidianamente conculcato, per cui i provvedimenti restrittivi della libertà personale prima dello svolgimento del processo, debbano essere drasticamente limitati ad ipotesi veramente eccezionali e che siano ridotti al minimo i termini della carcerazione preventiva o custodia cautelare che dir si voglia, affinché queste forme di limitazione della libertà non si trasformino, come ahimè spesso è accaduto, in quella autentica aberrazione che è l’ espiazione della pena prima della condanna.
Giuseppe Napoli